Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
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Le norme relative al funzionamento del Consiglio regionale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri
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Le leggi regionali relative a tali prestiti e obbligazioni devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
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Qualora anche in tale ulteriore votazione non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazione di
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indilazionabile l'esecuzione; in tal caso è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.
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assoluta dai Consiglieri assegnati, per gravi, reiterate e comprovate violazioni delle norme connesse alla delega stessa.
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Il Consiglio, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti, procede alla elezione, a
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Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei Consiglieri assegnati o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene
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Alla Giunta, che delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, spetta a norma delle